Art. 27

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

In vigore dal 17 ott 1991
(Facoltà di transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria) 1. Le vigilatrici penitenziarie in servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge che non intendono fare parte del Corpo di Polizia, penitenziaria sono inquadrate, a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla stessa data, nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria nella corrispondente qualifica funzionale anche in soprannumero salvaguardando il maturato economico e l'anzianità di servizio già posseduta. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il personale che risulti in soprannumero nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, può essere utilizzato nell'Amministrazione giudiziaria. 2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono subordinati alla previa copertura dei posti lasciati vacanti e dovranno essere completati entro i due anni successivi alla presentazione delle relative domande.
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In sintesi

Le vigilatrici penitenziarie in servizio all'entrata in vigore della legge possono scegliere di non entrare nel Corpo di polizia penitenziaria e chiedere il passaggio ai ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria. Il passaggio avviene con la corrispondente qualifica funzionale, anche in soprannumero, mantenendo l'anzianità di servizio e il maturato economico. Se risultano in soprannumero, possono essere impiegate nell'Amministrazione giudiziaria tramite apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia. L'inquadramento effettivo richiede che vengano prima coperti i posti lasciati vacanti e deve concludersi entro due anni dalla domanda.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la possibilità di passaggio per il personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che non desideri confluire nel Corpo di polizia penitenziaria. Essa tutela la continuità lavorativa, l'anzianità e il trattamento economico maturato da tali lavoratrici nei ruoli amministrativi.

A chi si applica

Si applica alle vigilatrici penitenziarie in servizio alla data di entrata in vigore della legge che non intendono confluire nel Corpo di polizia penitenziaria.

Esempio pratico

Una vigilatrice penitenziaria in servizio decide di non voler far parte del nuovo Corpo di polizia penitenziaria. Entro trenta giorni presenta domanda per transitare nei ruoli amministrativi penitenziari, conservando lo stipendio maturato e l'anzianità maturata, venendo eventualmente destinata agli uffici giudiziari se in soprannumero.

Adempimenti e conseguenze

Presentazione della domanda di inquadramento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; completamento delle procedure di inquadramento entro i due anni successivi alla presentazione della domanda, previa copertura dei posti lasciati vacanti.

Domande frequenti

Entro quale termine deve essere presentata la domanda di transito?La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Cosa accade ai diritti economici e all'anzianità di servizio maturata?Il passaggio nei ruoli amministrativi salvaguarda espressamente l'anzianità di servizio già posseduta e il maturato economico.
A quale condizione sono subordinati gli inquadramenti e quando devono essere completati?Gli inquadramenti sono subordinati alla previa copertura dei posti lasciati vacanti e devono essere completati entro i due anni successivi alla presentazione delle domande.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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