Art. 27
LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395
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Le vigilatrici penitenziarie in servizio all'entrata in vigore della legge possono scegliere di non entrare nel Corpo di polizia penitenziaria e chiedere il passaggio ai ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria. Il passaggio avviene con la corrispondente qualifica funzionale, anche in soprannumero, mantenendo l'anzianità di servizio e il maturato economico. Se risultano in soprannumero, possono essere impiegate nell'Amministrazione giudiziaria tramite apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia. L'inquadramento effettivo richiede che vengano prima coperti i posti lasciati vacanti e deve concludersi entro due anni dalla domanda.
La norma disciplina la possibilità di passaggio per il personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che non desideri confluire nel Corpo di polizia penitenziaria. Essa tutela la continuità lavorativa, l'anzianità e il trattamento economico maturato da tali lavoratrici nei ruoli amministrativi.
Si applica alle vigilatrici penitenziarie in servizio alla data di entrata in vigore della legge che non intendono confluire nel Corpo di polizia penitenziaria.
Una vigilatrice penitenziaria in servizio decide di non voler far parte del nuovo Corpo di polizia penitenziaria. Entro trenta giorni presenta domanda per transitare nei ruoli amministrativi penitenziari, conservando lo stipendio maturato e l'anzianità maturata, venendo eventualmente destinata agli uffici giudiziari se in soprannumero.
Presentazione della domanda di inquadramento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; completamento delle procedure di inquadramento entro i due anni successivi alla presentazione della domanda, previa copertura dei posti lasciati vacanti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.