Art. 22
LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395
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L'articolo stabilisce una disposizione transitoria in materia di procedimenti disciplinari. Fino a quando non entrerà in vigore il decreto legislativo previsto dall'articolo 21, non si crea un vuoto normativo. In questo periodo intermedio, continuano ad applicarsi le regole disciplinari già previste per il personale del Corpo degli agenti di custodia.
La norma serve a garantire la continuità della disciplina e a regolare i procedimenti disciplinari durante la fase transitoria, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo.
Si applica al personale interessato dalla transizione normativa e dai procedimenti disciplinari, facendo riferimento alle norme previste per il personale del Corpo degli agenti di custodia.
Se viene avviato un procedimento disciplinare prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo menzionato all'articolo 21, il caso viene esaminato e giudicato secondo le regole disciplinari previste per il personale del Corpo degli agenti di custodia. L'amministrazione competente applica quindi la disciplina previgente per tutta la durata del periodo transitorio.
Applicazione delle norme disciplinari previste per il personale del Corpo degli agenti di custodia fino all'entrata in vigore del decreto legislativo indicato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.