Art. 21
LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395
In vigore dal 11 gen 1991
(Norme disciplinari)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari per il Corpo di polizia penitenziaria, per la regolamentazione del relativo procedimento e per la disciplina transitoria dei procedimenti in corso, con l'osservanza dei principi e dei criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato.
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