Art. 21

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

In vigore dal 11 gen 1991
(Norme disciplinari) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari per il Corpo di polizia penitenziaria, per la regolamentazione del relativo procedimento e per la disciplina transitoria dei procedimenti in corso, con l'osservanza dei principi e dei criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato.
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LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395 (Art. 21 Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.) — Testo vigente | Portale Normativo