Art. 17

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

In vigore dal 11 gen 1991
(Istituto superiore di studi penitenziari) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di una scuola nazionale con sede in Roma per la formazione e la specializzazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, che assume la denominazione di Istituto superiore di studi penitenziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi; a) previsione che l'Istituto superiore di studi penitenziari sia sede di indagine sulle problematiche penitenziarie; b) previsione che l'Istituto abbia il compito di valorizzare le esperienze di settore e di elaborare secondo programmi a livello universitario, integrati da materie professionali, da ricerca e l'approfondimento della cultura giuridica penitenziaria; c) previsione che l'Istituto sviluppi le metodologie e i modelli di organizzazione del trattamento dei detenuti e degli internati; d) previsione che l'Istituto provveda alla formazione ed all'aggiornamento dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria; e) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'Istituto, prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per i corsi di specializzazione, ed una per i corsi di formazione dei quadri direttivi dell'amministrazione penitenziaria; f) previsione che i corsi si svolgano secondo programmi universitari integrati da materie professionali, secondo piani di studio e programmi di ciascuna materia stabili con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; g) previsione di un concorso riservato per l'accesso al corso di formazione di cui alla lettera h) per la nomina a direttore penitenziario, nel limite di un terzo dei posti disponibili del relativo ruolo, al quale possa partecipare il personale penitenziario di concetto, compreso quello appartenente al ruolo degli Ispettori della polizia penitenziaria, che non abbia superato i quaranta anni di età e sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; h) previsione che il corso di formazione per i vincitori del concorso riservato al personale di concetto dell'amministrazione penitenziaria, di cui alla lettera g) abbia durata biennale che gli allievi che abbiano superato gli esami previsti dal piano di studio siano ammessi a sostenere l'esame finale dinanzi ad una commissione composta da docenti delle materie universitarie e professionali e presieduta dal preside della facoltà di giurisprudenza dell'università di Roma o da un docente universitario da lui delegato, che la commissione sia nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; i) previsione di un corso di formazione avente durata semestrale per i vincitori del concorso pubblico per la nomina a direttore penitenziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-12-15;395#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395 (Art. 17 Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.) — Testo vigente | Portale Normativo