Art. 13

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

In vigore dal 23 giu 2000
(Trattamento economico) 1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella D allegata alla presente legge. 2. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal Sottosegretario da lui delegato, dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara e dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'.
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