Art. 8
LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395
In vigore dal 11 gen 1991
(Esonero dal servizio militare di leva e dai
richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale
o parziale)
1. Gli appartenenti al personale effettivo del Corpo di polizia penitenziaria sono dispensati dalla chiamata alle armi per servizio di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale. In caso di mobilitazione generale o parziale, rimangono a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Il servizio prestato per non meno di dodici mesi nel Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi militari di leva. Il servizio prestato dagli agenti ausiliari nel Corpo di polizia penitenziaria è, a tutti gli effetti, servizio di leva e la sua durata è uguale alla ferma di leva per l'Esercito.
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