Art. 3

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

In vigore dal 20 feb 2020
(Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria) 1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di: a) reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi; b) centri di reclutamento; c) scuole ed istituti di istruzione; d) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio. 2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalità di cui al regolamento di servizio. 3. Il Corpo di polizia penitenziaria può svolgere attività sportiva e può inoltre costituire una propria banda musicale.
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