Art. 6
LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395
In vigore dal 19 apr 2025
(Personale del Corpo di polizia penitenziaria)
1. Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia penitenziaria espletano i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.
2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di
vigilanza e osservazione
all'interno delle sezioni
detentive
deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:
a) ruolo degli ispettori;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli agenti e degli assistenti.
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