Art. 6

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

In vigore dal 19 apr 2025
(Personale del Corpo di polizia penitenziaria) 1. Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia penitenziaria espletano i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera. 2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di vigilanza e osservazione all'interno delle sezioni detentive deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti. 3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico: a) ruolo degli ispettori; b) ruolo dei sovrintendenti; c) ruolo degli agenti e degli assistenti.
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