Art. 2

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

In vigore dal 11 gen 1991
(Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione del ruolo delle vigilatrici penitenziarie) 1. Il Corpo degli agenti di custodia è disciolto ed il ruolo delle vigilatrici penitenziarie è soppresso. 2. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie entrano a far parte del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate nella presente legge.
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