Art. 4

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

In vigore dal 11 gen 1991
(Organici) 1. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge. Alla copertura degli organici si provvede, per gli anni 1990, 1991 e 1992, secondo il piano di assunzioni del personale risultante dalla tabella B allegata alla presente legge. Per il completamento del contingente stabilito dalla predetta tabella A, si provvede secondo il piano di assunzioni straordinarie per gli anni 1993, 1994 e 1995 risultante dalla tabella C allegata alla presente legge. 2. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assunto, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura di cui al comma 2 dell', secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. 3. In concomitanza con il completamento del contingente di personale stabilito nella tabella A allegata alla presente legge, anche il servizio di traduzione dei detenuti ed internati di cui al comma 2 dell' è assunto dal Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalità e con la gradualità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.
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