Art. 10

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

In vigore dal 11 gen 1991
(Ordine gerarchico e rapporti funzionali) 1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico. 2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla diciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti. 3. L'appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Qualora ricorrano situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto. 4. L'appartenente al Corpo, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti di dipendenza funzionale.
Storico versioni

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In sintesi

L'appartenente alla polizia penitenziaria deve eseguire gli ordini del superiore, purché riguardino il servizio o la disciplina, rientrino nei compiti di istituto e non ledano la dignità personale. Se l'ordine appare palesemente illegittimo, il dipendente deve segnalarlo motivando le ragioni: se il superiore lo rinnova per iscritto (o verbalmente in casi urgenti o di pericolo, con successiva conferma scritta), deve essere eseguito sotto la responsabilità esclusiva di chi lo ha impartito. Al contrario, se l'ordine costituisce manifestamente un reato, il dipendente ha il dovere assoluto di non eseguirlo e di informare subito i superiori. Le stesse regole valgono, nei limiti della compatibilità, anche per i rapporti di dipendenza funzionale.

Perché esiste questa norma

La norma definisce il dovere di obbedienza gerarchica e funzionale nel Corpo di polizia penitenziaria, stabilendo i limiti degli ordini legittimi e le tutele per il personale di fronte a disposizioni illegittime o criminose.

A chi si applica

Si applica agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e ai loro superiori gerarchici o funzionali.

Esempio pratico

Un agente riceve dal proprio superiore un ordine di servizio che ritiene palesemente illegittimo e ne fa presente il motivo; il superiore decide comunque di rinnovare l'ordine per iscritto, assumendosene ogni responsabilità. A quel punto l'agente è tenuto a svolgere l'incarico, sapendo che risponderà di tale atto esclusivamente il superiore che lo ha ordinato.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il dipendente di eseguire gli ordini legittimi, far rilevare l'eventuale palese illegittimità o rifiutare l'ordine che sia manifestamente reato informando i superiori; obbligo per il superiore che rinnova un ordine palesemente illegittimo di risponderne a tutti gli effetti e di confermarlo per iscritto (anche a fine servizio nei casi urgenti/di pericolo).

Domande frequenti

Cosa deve fare il dipendente se riceve un ordine che costituisce manifestamente reato?Non deve eseguire l'ordine e deve informare immediatamente i superiori.
Come ci si comporta se un ordine ritenuto palesemente illegittimo viene impartito in situazioni di urgenza o pericolo?L'ordine deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche solo verbale del superiore, il quale ha però l'obbligo di confermarlo per iscritto al termine del servizio.
Quali requisiti generali devono avere gli ordini impartiti?Devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non devono eccedere i compiti di istituto e non devono essere lesivi della dignità personale di chi li riceve.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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