Art. 10
LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395
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L'appartenente alla polizia penitenziaria deve eseguire gli ordini del superiore, purché riguardino il servizio o la disciplina, rientrino nei compiti di istituto e non ledano la dignità personale. Se l'ordine appare palesemente illegittimo, il dipendente deve segnalarlo motivando le ragioni: se il superiore lo rinnova per iscritto (o verbalmente in casi urgenti o di pericolo, con successiva conferma scritta), deve essere eseguito sotto la responsabilità esclusiva di chi lo ha impartito. Al contrario, se l'ordine costituisce manifestamente un reato, il dipendente ha il dovere assoluto di non eseguirlo e di informare subito i superiori. Le stesse regole valgono, nei limiti della compatibilità, anche per i rapporti di dipendenza funzionale.
La norma definisce il dovere di obbedienza gerarchica e funzionale nel Corpo di polizia penitenziaria, stabilendo i limiti degli ordini legittimi e le tutele per il personale di fronte a disposizioni illegittime o criminose.
Si applica agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e ai loro superiori gerarchici o funzionali.
Un agente riceve dal proprio superiore un ordine di servizio che ritiene palesemente illegittimo e ne fa presente il motivo; il superiore decide comunque di rinnovare l'ordine per iscritto, assumendosene ogni responsabilità. A quel punto l'agente è tenuto a svolgere l'incarico, sapendo che risponderà di tale atto esclusivamente il superiore che lo ha ordinato.
Obbligo per il dipendente di eseguire gli ordini legittimi, far rilevare l'eventuale palese illegittimità o rifiutare l'ordine che sia manifestamente reato informando i superiori; obbligo per il superiore che rinnova un ordine palesemente illegittimo di risponderne a tutti gli effetti e di confermarlo per iscritto (anche a fine servizio nei casi urgenti/di pericolo).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.