Art. 18
LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395
In vigore dal 6 dic 2017
(Disposizioni relative all'obbligo di residenza e casi di permanenza in caserma o di reperibilità)
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel comune di cui ha sede l'ufficio o il reparto cui è destinato.
2. Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni suo altro dovere.
3. Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.
4. Il personale del Corpo ha facoltà di pernottare in caserma
a titolo gratuito
, compatibilmente con le disponibilità di locali.
5. Per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza, il direttore dell'istituto può disporre, con provvedimento motivato, sentito il comandante del reparto, che tutto il personale del reparto o parte di esso permanga in caserma o assicuri la reperibilità per l'intera durata dell'esigenza.
6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio, del quale usufruisce a titolo gratuito.
7. Il comandante del reparto che non usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la reperibilità.
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