Art. 20
LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395
In vigore dal 11 gen 1991
(Norme penali)
1. Si applicano anche con riferimento al personale del Corpo di polizia penitenziaria le norme penali di cui agli articoli 71, 72 73, 74, 75, 76, 77, 78, e 79 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
Nota all':
- Si indicano, di seguito, le rubriche degli articoli da 71 e 79 della legge n. 121/1981 (per l'argomento della legge v. nella nota all', comma 3):
Art. 71: Giurisdizione
Art. 72: Abbandono del posto di servizio.
Art. 73: Rivolta.
Art. 74: Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta.
Art. 75: Movimento non autorizzato di reparto.
Art. 76: Manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia.
Art. 77: Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione.
Art. 78: Arbitraria utilizzazione di prestazioin lavorative.
Art. 79: Esecuzione delle pene detentive e delle misure
restrittive della libertà personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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