Art. 31
LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395
In vigore dal 11 gen 1991
(Organizzazione dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria)
1. I centri, i servizi e le infrastrutture di cui all' sono organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, è costituita una commissione tecnica per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento del controllo sulla creazione delle banche dati e sulla osservanza, da parte del personale operante, di tali criteri e norme.
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