Art. 36
LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395
In vigore dal 11 gen 1991
(Copertura provvisoria dei posti)
1. Sino alla integrale copertura dei posti per l'espletamento delle funzioni di cui all', il Ministero di grazia e giustizia, in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzato ad avvalersi di personale particolarmente qualificato, mediante contratto di diritto privato, di durata non superiore ad un anno, rinnovabile non più di due volte, corrispondendo ad esso la retribuzione che sarà stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, e che non può superare la retribuzione lorda spettante al personale tecnico di pari grado dell'Amministrazione statale.
2. Il personale di cui al comma 1 presta la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia.
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