Art. 33
LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395
In vigore dal 23 giu 2000
(Personale dei provveditorati regionali)
1. A ciascun provveditorato regionale è preposto un dirigente superiore amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con funzioni di provveditore regionale, dipendente gerarchicamente dal
Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara
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