Art. 33

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

In vigore dal 23 giu 2000
(Personale dei provveditorati regionali) 1. A ciascun provveditorato regionale è preposto un dirigente superiore amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con funzioni di provveditore regionale, dipendente gerarchicamente dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara .
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