Art. 23 · LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

Art. 23

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

In vigore dal 11 gen 1991
(Condono disciplinare) 1. Le sanzioni disciplinari di stato inflitte agli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie per fatti connessi con iniziative per la costruzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia. 2. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse con procedimenti penali.
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