Art. 8
LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287
In vigore dal 10 ago 2024
Imprese pubbliche e in monopolio legale
1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.
2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.
2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.
2-quater.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 AGOSTO 2024, N. 113
.
2-quinquies. Nei casi di cui ai commi
2-bis e 2-ter
, l'Autorità esercita i poteri di cui all'. Nei casi di accertata infrazione agli , le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'.
2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni.
Storico versioni
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