Art. 4

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

In vigore dal 14 ott 1990
Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza 1. L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell', che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma nè può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato. 2. L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione. 3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all' e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
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In sintesi

L'Autorità può concedere un'autorizzazione temporanea a intese o categorie di intese che sarebbero normalmente vietate. Questa deroga è ammessa solo se l'accordo migliora l'offerta sul mercato, favorisce la competitività internazionale delle imprese o promuove il progresso tecnico e qualitativo, a patto che non elimini la concorrenza su una parte sostanziale del mercato e non imponga restrizioni non strettamente necessarie. Le imprese devono presentare un'apposita richiesta all'Autorità, la quale decide entro centoventi giorni dopo aver svolto l'istruttoria. L'autorizzazione può essere revocata, previa diffida, in caso di abuso o qualora vengano meno i presupposti originari.

Perché esiste questa norma

La norma consente di autorizzare temporaneamente accordi altrimenti vietati se apportano vantaggi oggettivi alla produzione, alla distribuzione o al progresso tecnologico, traducendosi in un beneficio concreto per i consumatori.

A chi si applica

Si applica alle imprese che intendono stipulare intese restrittive della concorrenza e all'Autorità competente a esaminare e autorizzare tali accordi.

Esempio pratico

Due imprese concorrenti decidono di collaborare per sviluppare congiuntamente una nuova tecnologia di produzione più efficiente e chiedono l'autorizzazione all'Autorità. L'Autorità concede la deroga temporanea verificando che l'accordo ridurrà i costi a vantaggio dei consumatori e non cancellerà la concorrenza nel settore.

Adempimenti e conseguenze

Le imprese devono presentare formale richiesta di autorizzazione all'Autorità; in caso di abuso o perdita dei requisiti, previa diffida, scatta la revoca dell'autorizzazione.

Domande frequenti

Entro quanto tempo risponde l'Autorità alla richiesta di autorizzazione?L'Autorità provvede sulla richiesta presentata entro il termine di centoventi giorni.
L'autorizzazione concessa in deroga può essere revocata?Sì, l'Autorità può revocare il provvedimento previa diffida se l'interessato abusa dell'autorizzazione o se viene meno anche solo uno dei presupposti previsti.
L'autorizzazione può eliminare del tutto la concorrenza in un settore?No, la norma stabilisce espressamente che l'autorizzazione non può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

Termini chiave

Autoritàautorizzazione in derogainteseistruttoriadiffidarevoca

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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