Art. 4
LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287
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L'Autorità può concedere un'autorizzazione temporanea a intese o categorie di intese che sarebbero normalmente vietate. Questa deroga è ammessa solo se l'accordo migliora l'offerta sul mercato, favorisce la competitività internazionale delle imprese o promuove il progresso tecnico e qualitativo, a patto che non elimini la concorrenza su una parte sostanziale del mercato e non imponga restrizioni non strettamente necessarie. Le imprese devono presentare un'apposita richiesta all'Autorità, la quale decide entro centoventi giorni dopo aver svolto l'istruttoria. L'autorizzazione può essere revocata, previa diffida, in caso di abuso o qualora vengano meno i presupposti originari.
La norma consente di autorizzare temporaneamente accordi altrimenti vietati se apportano vantaggi oggettivi alla produzione, alla distribuzione o al progresso tecnologico, traducendosi in un beneficio concreto per i consumatori.
Si applica alle imprese che intendono stipulare intese restrittive della concorrenza e all'Autorità competente a esaminare e autorizzare tali accordi.
Due imprese concorrenti decidono di collaborare per sviluppare congiuntamente una nuova tecnologia di produzione più efficiente e chiedono l'autorizzazione all'Autorità. L'Autorità concede la deroga temporanea verificando che l'accordo ridurrà i costi a vantaggio dei consumatori e non cancellerà la concorrenza nel settore.
Le imprese devono presentare formale richiesta di autorizzazione all'Autorità; in caso di abuso o perdita dei requisiti, previa diffida, scatta la revoca dell'autorizzazione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.