Art. 2

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

In vigore dal 14 ott 1990
Intese restrittive della libertà di concorrenza 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonchè le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
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In sintesi

La disposizione stabilisce che cosa si intende per 'intese', includendovi accordi, pratiche concordate e decisioni di consorzi o associazioni di imprese. Vengono esplicitamente vietate tutte le intese che abbiano come scopo o effetto quello di limitare o alterare la concorrenza sul mercato. Tra i comportamenti vietati rientrano, ad esempio, la fissazione dei prezzi, la limitazione della produzione o degli accessi al mercato, la spartizione dei mercati e l'applicazione di condizioni discriminatorie. Come conseguenza diretta della violazione, la norma sancisce la nullità assoluta di tali intese a ogni effetto.

Perché esiste questa norma

La norma esiste per proteggere la libertà di concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Il suo scopo è evitare che accordi o comportamenti coordinati tra operatori economici impediscano, restringano o falsino in maniera consistente il corretto gioco concorrenziale.

A chi si applica

La norma si applica alle imprese, nonché ai consorzi, alle associazioni di imprese e ad altri organismi similari che operano nel mercato.

Esempio pratico

Due o più imprese concorrenti nello stesso settore si accordano per stabilire un prezzo di vendita fisso per i loro prodotti, oppure per spartirsi le zone di vendita sul territorio nazionale. Tale accordo costituisce un'intesa vietata dalla legge e non ha alcun valore giuridico.

Adempimenti e conseguenze

È fatto divieto di porre in essere intese che restringano la concorrenza; le intese vietate sono colpite dalla sanzione civile della nullità ad ogni effetto.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'intese' secondo la legge?Sono intese gli accordi o le pratiche concordate tra imprese, oltre alle deliberazioni adottate da consorzi, associazioni di imprese o altri organismi analoghi.
Quali comportamenti rendono un'intesa vietata?Sono vietate le intese che impediscono, restringono o falsano in modo consistente la concorrenza, ad esempio fissando i prezzi, limitando la produzione o spartendo mercati e fonti di approvvigionamento.
Qual è la conseguenza legale se un'intesa è considerata vietata?Il testo della norma stabilisce espressamente che le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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