Art. 2
LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-10-10;287#art-2
LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287#art-2
La disposizione stabilisce che cosa si intende per 'intese', includendovi accordi, pratiche concordate e decisioni di consorzi o associazioni di imprese. Vengono esplicitamente vietate tutte le intese che abbiano come scopo o effetto quello di limitare o alterare la concorrenza sul mercato. Tra i comportamenti vietati rientrano, ad esempio, la fissazione dei prezzi, la limitazione della produzione o degli accessi al mercato, la spartizione dei mercati e l'applicazione di condizioni discriminatorie. Come conseguenza diretta della violazione, la norma sancisce la nullità assoluta di tali intese a ogni effetto.
La norma esiste per proteggere la libertà di concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Il suo scopo è evitare che accordi o comportamenti coordinati tra operatori economici impediscano, restringano o falsino in maniera consistente il corretto gioco concorrenziale.
La norma si applica alle imprese, nonché ai consorzi, alle associazioni di imprese e ad altri organismi similari che operano nel mercato.
Due o più imprese concorrenti nello stesso settore si accordano per stabilire un prezzo di vendita fisso per i loro prodotti, oppure per spartirsi le zone di vendita sul territorio nazionale. Tale accordo costituisce un'intesa vietata dalla legge e non ha alcun valore giuridico.
È fatto divieto di porre in essere intese che restringano la concorrenza; le intese vietate sono colpite dalla sanzione civile della nullità ad ogni effetto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.