Art. 5

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

In vigore dal 27 ago 2022
Operazioni di concentrazione 1. L'operazione di concentrazione si realizza: a) quando due o più imprese procedono a fusione; b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese; c) quando due o più imprese procedono alla costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un'entità autonoma 2. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse. 3. Qualora l'operazione di costituzione di un'impresa comune che realizza una concentrazione abbia per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti, tale coordinamento è valutato secondo i parametri adottati per la valutazione delle intese restrittive della libertà di concorrenza, al fine di stabilire se l'operazione comporti le conseguenze di cui all'. In tale valutazione l'Autorità tiene conto, in particolare, della presenza significativa e simultanea di due o più imprese fondatrici sullo stesso mercato dell'impresa comune, o su un mercato situato a monte o a valle di tale mercato, ovvero su un mercato contiguo strettamente legato a detto mercato, nonchè della possibilità offerta alle imprese interessate, attraverso il loro coordinamento risultante direttamente dalla costituzione dell'impresa comune, di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti e servizi in questione
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In sintesi

L'articolo stabilisce che una concentrazione si verifica in caso di fusione tra imprese, acquisizione del controllo diretto o indiretto di un'altra impresa (o di sue parti) tramite acquisto di azioni, patrimonio o contratti, oppure con la creazione di un'impresa comune stabile e autonoma. Viene prevista un'eccezione per banche e istituti finanziari che acquistano partecipazioni temporanee per rivenderle entro ventiquattro mesi, purché non esercitino i diritti di voto. Infine, se la nascita di un'impresa comune porta al coordinamento tra imprese indipendenti, l'Autorità valuta tale comportamento secondo i criteri applicati alle intese restrittive della concorrenza.

Perché esiste questa norma

La norma definisce in modo puntuale cosa costituisce un'operazione di concentrazione tra imprese e stabilisce i criteri per individuare quando si verifica un'assunzione di controllo o un potenziale coordinamento restrittivo della concorrenza.

A chi si applica

Si applica alle imprese che effettuano fusioni, acquisiscono il controllo di altre società o costituiscono imprese comuni, nonché a banche e istituti finanziari che acquistano partecipazioni societarie.

Esempio pratico

Due società concorrenti decidono di fondersi in un unico gruppo societario oppure acquistano congiuntamente la maggioranza delle quote di un'altra azienda per gestirne insieme le attività. In questo scenario si realizza un'operazione di concentrazione soggetta alla valutazione dell'Autorità competente.

Domande frequenti

Quando l'acquisto di quote da parte di una banca non costituisce acquisizione di controllo?Non si considera assunzione di controllo se una banca o istituto finanziario acquista quote all'atto di costituzione o aumento di capitale per rivenderle sul mercato entro ventiquattro mesi, a patto di non esercitare i relativi diritti di voto.
In quali casi si realizza un'operazione di concentrazione?Si realizza quando più imprese si fondono, quando viene acquisito direttamente o indirettamente il controllo di un'impresa (o sue parti), oppure quando viene costituita un'impresa comune stabilmente autonoma.
Come viene valutato il coordinamento tra imprese che creano un'impresa comune?Viene valutato secondo i parametri delle intese restrittive della libertà di concorrenza, considerando la presenza simultanea delle fondatrici sugli stessi mercati o su mercati collegati e il rischio di eliminare la concorrenza.

Termini chiave

operazione di concentrazionefusioneposizione di controlloimpresa comunediritti di votointese restrittive della libertà di concorrenza

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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