Art. 9

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

In vigore dal 14 ott 1990
Autoproduzione 1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonchè la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate. 2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonchè, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo