Art. 9
LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287
In vigore dal 14 ott 1990
Autoproduzione
1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonchè la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate.
2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonchè, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.
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