Art. 12

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

In vigore dal 27 ago 2022
Poteri di indagine 1. L'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli . 1-bis. I tipi di prove ammissibili dinanzi all'Autorità comprendono i documenti, le dichiarazioni orali, i messaggi elettronici, le registrazioni e tutti gli altri documenti contenenti informazioni, indipendentemente dalla loro forma e dal supporto sul quale le informazioni sono conservate. 1-ter. L'Autorità ha il potere di definire le priorità di intervento ai fini dell'applicazione della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE. L'Autorità può non dare seguito alle segnalazioni che non rientrino tra le proprie priorità di intervento. 1-quater. I procedimenti relativi alle infrazioni degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli o 3 della presente legge, incluso l'esercizio dei poteri di cui al presente capo II da parte dell'Autorità, rispettano i principi generali del diritto dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata. 2-bis. Ai fini dell'applicazione degli della presente legge, nonchè per l'applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono fondate le richieste, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero degli o 3 della presente legge. 2-ter. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all', comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 2-bis un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente
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In sintesi

L'Autorità avvia istruttorie per verificare violazioni delle norme sulla concorrenza, basandosi su proprie informazioni o segnalazioni di pubbliche amministrazioni, consumatori e interessati. Ha la facoltà di stabilire priorità di intervento e può non dare seguito a segnalazioni non prioritarie. Per svolgere le indagini, può ammettere diversi tipi di prove (documenti, dichiarazioni, registrazioni, messaggi) e può richiedere in ogni momento a imprese ed enti informazioni e documenti utili. Inoltre, può svolgere indagini conoscitive generali su interi settori economici dove si sospetta che la concorrenza sia limitata o falsata. Tutti i procedimenti devono rispettare i principi generali del diritto dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali.

Perché esiste questa norma

La norma attribuisce all'Autorità i poteri necessari per indagare e accertare possibili violazioni della concorrenza, sia su segnalazione sia d'ufficio.

A chi si applica

Si applica all'Autorità garante, a chiunque vi abbia interesse (incluse pubbliche amministrazioni e associazioni di consumatori), nonché a imprese ed enti a cui vengono richieste informazioni o documenti.

Esempio pratico

Un'associazione di consumatori segnala all'Autorità comportamenti anomali sui prezzi in un determinato mercato. L'Autorità, ritenuta la questione prioritaria, apre un'istruttoria e richiede formalmente a un'impresa del settore di esibire documentazione interna e messaggi elettronici per verificare la concorrenza.

Adempimenti e conseguenze

Le imprese e gli enti devono fornire le informazioni ed esibire i documenti richiesti entro un termine non superiore a 60 giorni (rinnovabile su motivata richiesta). In caso di rifiuto, omissione ingiustificata o fornitura di elementi non veritieri, l'Autorità applica con proprio provvedimento sanzioni amministrative pecuniarie, salve le ulteriori sanzioni dell'ordinamento.

Domande frequenti

L'Autorità è obbligata a dare seguito a qualsiasi segnalazione ricevuta?No, l'Autorità ha il potere di definire le proprie priorità di intervento e può decidere di non dare seguito alle segnalazioni che non vi rientrano.
Quali tipologie di prove possono essere utilizzate dinanzi all'Autorità?Sono ammessi documenti, dichiarazioni orali, messaggi elettronici, registrazioni e qualsiasi altro supporto o documento contenente informazioni, indipendentemente dalla sua forma.
Quanto tempo hanno le imprese per rispondere alle richieste di informazioni dell'Autorità?Viene concesso un periodo di tempo congruo, non superiore a sessanta giorni, che può essere rinnovato a seguito di una motivata richiesta.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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