Art. 16

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

In vigore dal 31 dic 2023
Comunicazione delle concentrazioni 1. Le operazioni di concentrazione di cui all' devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo. 1-bis. L'Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, e non siano trascorsi oltre sei mesi dal perfezionamento dell'operazione. L'Autorità definisce con proprio provvedimento generale, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, le regole procedurali per l'applicazione del presente comma. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all', comma 2. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione perfezionate prima della data della sua entrata in vigore. 2. Per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il fatturato è sostituito dalla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi: a) interessi e proventi assimilati; b) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli; c) proventi per commissioni; d) profitti da operazioni finanziarie; e) altri proventi di gestione. Per le imprese di assicurazione il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo. 3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell', avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. (2) 5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa. 6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa. 7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. 8. L'Autorità, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287#art-16

In sintesi

La disposizione impone di comunicare preventivamente all'Autorità le operazioni di concentrazione tra imprese che superano determinate soglie di fatturato nazionale. L'Autorità ha inoltre il potere di richiedere la notifica entro trenta giorni anche al superamento di una sola soglia o con fatturato mondiale sopra i 5 miliardi di euro, se sussistono rischi concreti per la concorrenza. Per banche e assicurazioni sono stabiliti criteri specifici per il calcolo del fatturato sostitutivo. Ricevuta la comunicazione, l'Autorità informa il Governo ed entro trenta giorni decide se avviare un'istruttoria oppure comunicare le proprie conclusioni se non ritiene necessario procedere.

Perché esiste questa norma

La norma mira a monitorare e valutare preventivamente le fusioni e le acquisizioni tra imprese che possono alterare la concorrenza sul mercato.

A chi si applica

Si applica alle imprese, compresi enti creditizi, istituti finanziari e imprese di assicurazione, che realizzano operazioni di concentrazione rilevanti per fatturato.

Esempio pratico

Due società commerciali italiane decidono di fondersi raggiungendo insieme oltre 500 milioni di euro di fatturato in Italia, con ciascuna che ne fattura più di 30 milioni. Prima di procedere, devono inviare una comunicazione preventiva all'Autorità garante per consentirle di valutare l'impatto sulla concorrenza.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità al superamento delle soglie o di notifica entro trenta giorni su richiesta dell'Autorità; in caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2.

Domande frequenti

Quali sono le soglie di fatturato per l'obbligo di comunicazione preventiva?L'obbligo scatta se il fatturato nazionale complessivo delle imprese supera 492 milioni di euro e quello individuale di almeno due imprese supera 30 milioni di euro (valori soggetti ad adeguamento annuale).
L'Autorità può richiedere la notifica anche sotto le normali soglie congiunte?Sì, se è superata una sola soglia o il fatturato mondiale supera 5 miliardi di euro, purché vi siano concreti rischi per la concorrenza e non siano passati più di sei mesi dal perfezionamento.
Come si calcola il fatturato per le banche e le assicurazioni?Per gli enti creditizi e finanziari si calcola sommando specifiche voci di provento al netto di imposte, mentre per le assicurazioni si fa riferimento al valore dei premi lordi emessi.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo