Art. 20

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

In vigore dal 10 mar 2010
Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria 1. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. 04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza. 4. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità di cui all' sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità di cui all' può adottare il provvedimento di sua competenza. Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere viene richiesto è sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'ISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la pronuncia di tale parere. 5. Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell', i provvedimenti della Banca d'Italia, previsti dall' del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, e dell'Autorità di cui all', ai sensi dell', per le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro sessanta giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. 5-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, può autorizzare: a) un'intesa, in deroga al divieto dell', per esigenze di funzionalità del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all', comma 1; b) un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilità di uno o più dei soggetti coinvolti. 5-ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalità indicate. 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303. 8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303. 9. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.
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