Art. 17

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

In vigore dal 14 ott 1990
Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione 1. L'Autorità, nel far luogo all'istruttoria di cui all', può ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria. 2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorità ai sensi dell', comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione.
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