Art. 22
LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287
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L'Autorità ha il potere di rilasciare pareri in materia di concorrenza e mercato, sia di propria iniziativa quando lo ritiene opportuno, sia su istanza di pubbliche amministrazioni o enti pubblici. Inoltre, il Presidente del Consiglio dei Ministri può richiedere specificamente il parere dell'Autorità su proposte di leggi o regolamenti che introducano limiti quantitativi all'accesso al mercato, creino diritti esclusivi territoriali o impongano condizioni generali su prezzi e vendite.
La norma assegna all'Autorità una funzione consultiva per prevenire o segnalare l'introduzione di regole e provvedimenti che possano limitare ingiustificatamente la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato.
Si applica all'Autorità garante, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle amministrazioni ed enti pubblici interessati a iniziative normative o questioni di mercato.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri sta predisponendo un regolamento che fissa un numero massimo di operatori ammessi in un determinato settore economico. Prima di adottarlo, richiede il parere dell'Autorità per valutare l'impatto di tali restrizioni quantitative sulla concorrenza.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.