Art. 22

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

In vigore dal 14 ott 1990
Attività consultiva 1. L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto: a) di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative; b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree; c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.
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In sintesi

L'Autorità ha il potere di rilasciare pareri in materia di concorrenza e mercato, sia di propria iniziativa quando lo ritiene opportuno, sia su istanza di pubbliche amministrazioni o enti pubblici. Inoltre, il Presidente del Consiglio dei Ministri può richiedere specificamente il parere dell'Autorità su proposte di leggi o regolamenti che introducano limiti quantitativi all'accesso al mercato, creino diritti esclusivi territoriali o impongano condizioni generali su prezzi e vendite.

Perché esiste questa norma

La norma assegna all'Autorità una funzione consultiva per prevenire o segnalare l'introduzione di regole e provvedimenti che possano limitare ingiustificatamente la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato.

A chi si applica

Si applica all'Autorità garante, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle amministrazioni ed enti pubblici interessati a iniziative normative o questioni di mercato.

Esempio pratico

Il Presidente del Consiglio dei Ministri sta predisponendo un regolamento che fissa un numero massimo di operatori ammessi in un determinato settore economico. Prima di adottarlo, richiede il parere dell'Autorità per valutare l'impatto di tali restrizioni quantitative sulla concorrenza.

Domande frequenti

L'Autorità può intervenire di propria iniziativa senza una richiesta esterna?Sì, l'Autorità può esprimere pareri di propria iniziativa quando lo ritiene opportuno su iniziative legislative, regolamentari o problemi inerenti la concorrenza e il mercato.
Chi può formalmente richiedere un parere all'Autorità?Il parere può essere richiesto dalle amministrazioni e dagli enti pubblici interessati, nonché dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi previsti.
Su quali specifiche materie il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere?Sulle iniziative che comportano restrizioni quantitative per l'accesso a un'attività, che stabiliscono diritti esclusivi in certe aree o che impongono pratiche generalizzate su prezzi e condizioni di vendita.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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