Art. 22

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

In vigore dal 14 ott 1990
Attività consultiva 1. L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto: a) di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative; b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree; c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.
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LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287 (Art. 22 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.) — Testo vigente | Portale Normativo