Art. 26

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

In vigore dal 14 ott 1990
Pubblicità delle decisioni 1. Le decisioni di cui agli sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all', comma 2.
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