Art. 31

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

In vigore dal 14 ott 1990
Sanzioni 1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nota all': - La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale". Il capo I della citata legge concerne le sanzioni amministrative; le sezioni I e II riguardano rispettivamente: "Principi generali" e "Applicazione".
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LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287 (Art. 31 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.) — Testo vigente | Portale Normativo