Art. 33
LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287
In vigore dal 25 mar 2012
Competenza giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonchè i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti
al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all' del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni
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