Art. 33

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

In vigore dal 25 mar 2012
Competenza giurisdizionale 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. 2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonchè i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all' del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni .
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