Art. 18
LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287
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L'Autorità esamina l'operazione di concentrazione e, se accerta che rientra tra i casi vietati, ne proibisce l'esecuzione. Qualora non emergano elementi per intervenire, l'Autorità chiude l'istruttoria e ne dà immediata comunicazione alle imprese e al Ministro. La chiusura può avvenire anche se le imprese dimostrano di aver rimosso dal progetto iniziale gli elementi che alteravano la concorrenza. Se la concentrazione è già avvenuta, l'Autorità può imporre misure per ripristinare una concorrenza effettiva.
La norma disciplina i possibili esiti dell'istruttoria condotta dall'Autorità sulle operazioni di concentrazione tra imprese. Il suo scopo è prevenire o eliminare gli effetti distorsivi della concorrenza sul mercato.
Si applica all'Autorità garante, alle imprese interessate da un'operazione di concentrazione e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Due imprese presentano un piano di fusione che rischia di alterare la concorrenza. Durante l'istruttoria, le imprese modificano l'accordo eliminando le clausole distorsive e chiedono all'Autorità di chiudere il procedimento. L'Autorità, verificata la rimozione dei problemi, chiude l'istruttoria e ne dà immediata comunicazione alle imprese e al Ministro.
L'Autorità ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della chiusura dell'istruttoria alle imprese interessate e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di esito negativo, è previsto il divieto di esecuzione dell'operazione, oppure l'obbligo di rispettare le misure prescritte dall'Autorità per ripristinare la concorrenza se la concentrazione è già avvenuta.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.