Art. 18

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

In vigore dal 14 ott 1990
Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni 1. L'Autorità, se in esito all'istruttoria di cui all' accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall', ne vieta l'esecuzione. 2. L'Autorità, ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni in merito. Tale provvedimento può essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza. 3. L'Autorità, se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, può prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.
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LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287 (Art. 18 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.) — Testo vigente | Portale Normativo