Art. 18

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

In vigore dal 14 ott 1990
Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni 1. L'Autorità, se in esito all'istruttoria di cui all' accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall', ne vieta l'esecuzione. 2. L'Autorità, ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni in merito. Tale provvedimento può essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza. 3. L'Autorità, se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, può prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.
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In sintesi

L'Autorità esamina l'operazione di concentrazione e, se accerta che rientra tra i casi vietati, ne proibisce l'esecuzione. Qualora non emergano elementi per intervenire, l'Autorità chiude l'istruttoria e ne dà immediata comunicazione alle imprese e al Ministro. La chiusura può avvenire anche se le imprese dimostrano di aver rimosso dal progetto iniziale gli elementi che alteravano la concorrenza. Se la concentrazione è già avvenuta, l'Autorità può imporre misure per ripristinare una concorrenza effettiva.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina i possibili esiti dell'istruttoria condotta dall'Autorità sulle operazioni di concentrazione tra imprese. Il suo scopo è prevenire o eliminare gli effetti distorsivi della concorrenza sul mercato.

A chi si applica

Si applica all'Autorità garante, alle imprese interessate da un'operazione di concentrazione e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Esempio pratico

Due imprese presentano un piano di fusione che rischia di alterare la concorrenza. Durante l'istruttoria, le imprese modificano l'accordo eliminando le clausole distorsive e chiedono all'Autorità di chiudere il procedimento. L'Autorità, verificata la rimozione dei problemi, chiude l'istruttoria e ne dà immediata comunicazione alle imprese e al Ministro.

Adempimenti e conseguenze

L'Autorità ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della chiusura dell'istruttoria alle imprese interessate e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di esito negativo, è previsto il divieto di esecuzione dell'operazione, oppure l'obbligo di rispettare le misure prescritte dall'Autorità per ripristinare la concorrenza se la concentrazione è già avvenuta.

Domande frequenti

Cosa accade se l'Autorità accerta che l'operazione è vietata?L'Autorità ne vieta l'esecuzione al termine dell'istruttoria.
A chi deve essere comunicata la chiusura dell'istruttoria?L'Autorità deve dare immediata comunicazione delle proprie conclusioni alle imprese interessate e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Quali poteri ha l'Autorità se la concentrazione è già stata realizzata?L'Autorità può prescrivere le misure necessarie per eliminare gli effetti distorsivi e ripristinare condizioni di concorrenza effettiva.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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