Art. 13

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

In vigore dal 14 ott 1990
Comunicazione delle intese 1. Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse. Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all' entro centoventi giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.
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