Art. 9

LEGGE 9 luglio 1990, n. 188

In vigore dal 1 ago 1990
Consorzi volontari 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può affidare ai consorzi ed enti volontari per la tutela di produzioni ceramiche anche i compiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c). 2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate, da parte di ciascun consorzio od ente, solo nei confronti degli associati e possono essere conferite ai consorzi od enti i quali: a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 50 per cento delle imprese di ceramica artistica e tradizionale della zona, iscritte al registro di cui all', o imprese che impieghino almeno il 50 per cento del numero complessivo degli addetti; b) siano retti da statuti che consentano, senza discriminazioni, l'ammissione al consorzio o ente dei produttori di ceramica artistica e tradizionale iscritti al registro stesso; c) garantiscano un efficace e imparziale svolgimento delle funzioni affidate. 3. Gli incaricati dei consorzi o enti, formalmente notificati ai comitati di disciplinare, operano nei limiti e con i poteri riconosciuti ai membri dei comitati stessi o ai loro incaricati, ai sensi dell'articolo 7. 4. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Consiglio nazionale ceramico e alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente. 5. I consorzi o gli enti ai quali sono affidate le funzioni di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata. Qualsiasi modificazione dei loro statuti deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della regione interessata.
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