Art. 6

LEGGE 9 luglio 1990, n. 188

In vigore dal 25 feb 1996
Regolamento di attuazione 1. Entro sei mesi dal suo insediamento il Consiglio nazionale ceramico: a) propone il regolamento di attuazione che, tra l'altro, disciplina le modalità relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione. Esso viene sottoposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è emanato con decreto ministeriale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; b) determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare; c) definisce le caratteristiche tipologiche, secondo le norme UNI, nonchè il disciplinare dei marchi. 2. Entro trenta giorni dalla proposta il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato formula eventuali osservazioni sulle quali il Consiglio nazionale ceramico esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni. 3. Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri dei produttori di cui all' e dal funzionamento dei comitati di disciplinare di cui all'articolo 7, sono a carico dei richiedenti. 3-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e le relative modalità di versamento. L'ammontare dei diritti dovrà coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e al funzionamento dei registri nonchè al funzionamento dei comitati di disciplinari
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