Art. 8
LEGGE 9 luglio 1990, n. 188
In vigore dal 25 feb 1996
Discipline di produzione
1. Il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali della ceramica di quella zona, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate e alla loro provenienza.
2. Il disciplinare di cui al comma 1 delimita la zona o le zone di produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'origine del prodotto nonchè i criteri di valutazione, ai fini di cui all'articolo 11, di quelle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.
3. Il disciplinare di produzione della ceramica di qualità viene definito dal Consiglio nazionale ceramico
4. Per le ceramiche destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale il disciplinare, di cui ai commi 1 e 3, deve prevedere l'osservanza delle norme vigenti in materia nonchè la certificazione da esse prevista.
5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio nazionale ceramico, su proposta della regione, sentiti gli enti locali e le organizzazioni dei produttori di ceramica artistica e tradizionale della zona.
6. Il disciplinare di cui al comma 3 è approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sentite le organizzazioni dei produttori interessati.
7. Il disciplinare è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
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