Art. 3

LEGGE 9 luglio 1990, n. 188

In vigore dal 25 feb 1996
Registri dei produttori di ceramica 1. Ai fini di cui agli vengono istituiti il "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e il "registro dei produttori di ceramica italiana di qualità", rispettivamente depositati presso la commissione provinciale per l'artigianato e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competenti per territorio. 2. La richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata da singoli produttori ceramici nonchè dai titolari o legali rappresentanti di imprese ceramiche secondo modalità e condizioni stabilite dal Consiglio nazionale ceramico. 3. L'iscrizione al registro è disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, su conforme parere del comitato di cui agli articoli 7 e 11, o dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo le disposizioni del Consiglio nazionale ceramico. 3-bis. Vengono altresì istituiti, presso il Consiglio nazionale ceramico, un "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e un "registro dei produttori di ceramica di qualità" destinati alle iscrizioni dei produttori ceramici di Paesi membri dell'Unione europea che ne facciano espressa richiesta
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