Art. 2
LEGGE 9 luglio 1990, n. 188
In vigore dal 25 feb 1996
Produzioni ceramiche tutelate
1. Ai fini della presente legge sono tutelate le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione.
2. Tutte le altre produzioni, purchè effettuate in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica di qualità
3. I marchi di cui all' individuano il produttore, il luogo di origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati - porcellana, gres, terracotta comune e maiolica o terraglia - in conformità alle norme UNI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-07-09;188#art-2