Art. 4
LEGGE 9 luglio 1990, n. 188
In vigore dal 25 feb 1996
Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico
1. È istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonchè i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualità
2. Il Consiglio:
a) individua e delimita, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualità sia ad essa riconducibile;
b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avrà sede il comitato di disciplinare;
c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica di qualità
d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori più rappresentative e la regione interessata, i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'articolo 7;
e) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata per la formazione degli stessi;
f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7, e adotta le decisioni ritenute opportune;
g) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;
h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da tenersi alternativamente in una località ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia centro-settentrionale;
i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e tradizionale italiana nonchè quella di qualità, coordinando la propria attività con le regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro ente od organismo interessato;
l) può svolgere gli altri compiti che vengano ad esso affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali.
3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi consulenti tecnici.
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