Art. 10
LEGGE 9 luglio 1990, n. 188
In vigore dal 1 ago 1990
Riconoscimento dei consorzi volontari
1. La richiesta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per espletare le funzioni di cui all', preventivamente pubblicata sul foglio annunzi legali della provincia a cura e spese del consorzio o ente interessato, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) elenco dei soci e relativa certificazione dell'ente presso il quale ha sede il registro, comprovante l'esistenza dei requisiti di cui all';
b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio od ente;
c) relazione sull'organizzazione tecnica e amministrativa del consorzio o ente e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, l'incarico riconosciuto ai consorzi od enti, ai sensi dell', è revocato quando il numero dei soci si riduca al di sotto dei limiti stabiliti dal medesimo , comma 2.
3. La revoca dell'incarico può essere altresì disposta quando risulti che l'esercizio delle funzioni di vigilanza non è svolto imparzialmente o quando il funzionamento dei consorzi o enti si dimostri irregolare, o comunque inefficiente, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico ricevuto.
4. I consigli di amministrazione dei consorzi o enti incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui all' possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarle. Con lo stesso decreto la gestione straordinaria del consorzio o ente è affidata a un commissario il quale provvede entro tre mesi a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
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