Art. 27

LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

In vigore dal 22 lug 2012
Norme sull'attività bancaria 1. Tutte le transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate dalla presente legge devono essere comunicate entro trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000. 3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell' del citato testo. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria. 4. La relazione al Parlamento di cui all' deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1.
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LEGGE 9 luglio 1990, n. 185 (Art. 27 Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.) — Testo vigente | Portale Normativo