Art. 21

LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

In vigore dal 29 lug 1990
(Seminari, soggiorni di studio e visite) 1. La presidenza del Consiglio dei minisri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa interessata, può autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.
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