Art. 25

LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

In vigore dal 22 lug 2012
(Mancanza dell'autorizzazione) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzaionz di cui agli articoli 10-bis e 13 effettua esportazione, importazione , trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione e delocalizzazione produttiva di materiali di armamento, nonchè trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, , contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni. 2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, è punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 5 a 250 milioni. 3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione e al trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri , non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni. (2)
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LEGGE 9 luglio 1990, n. 185 (Art. 25 Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.) — Testo vigente | Portale Normativo