Art. 29
LEGGE 9 luglio 1990, n. 185
In vigore dal 29 lug 1990
(Regolamento di esecuzione)
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sarà emanato ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le norme di esecuzione.
Nota all':
- Per l' della legge n. 400/1988 si veda la nota all'.
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