Art. 31

LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

In vigore dal 9 ott 2010
(Disposizioni vigenti e abrogate) 1. Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, della legge 18 aprile 1975, n. 110. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 . 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 . 4. Tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 luglio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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LEGGE 9 luglio 1990, n. 185 (Art. 31 Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.) — Testo vigente | Portale Normativo