Art. 31
LEGGE 9 luglio 1990, n. 185
In vigore dal 9 ott 2010
(Disposizioni vigenti e abrogate)
1. Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
.
3.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
.
4. Tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 luglio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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