Utilizzo delle autorizzazioni
1. L'impresa autorizzata all'esportazione
, all'intermediazione, alla cessione di licenze produttive, alla delocalizzazione produttiva, ai trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,
o al transito di materiali di armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di licenza globale di progetto:
a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate;
b) ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni
esportazione e transito
al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica
ovvero la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI
) ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale.
1-bis. Le imprese utilizzatrici di autorizzazioni globali e individuali che non hanno ottenuto la certificazione di cui all'articolo 10-sexies, sono assoggettate alla disciplina di cui al comma 1.
2. La proroga di ulteriori 90 giorni può essere concessa dal Ministro degli affari esteri, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine originario.
3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilità per giustificati motivi di ottenere dalle autorità estere la documentazione di cui al comma 1, lettera b), il Comitato di cui all'articolo 7 esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il Comitato di cui all'articolo 7 non esprimerà parere in merito ai motivi di giustificazione addotti, non potranno essere accordate proroghe all'autorizzazione.
4. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1, e sinchè il ritardo perduti, salvo il caso di giustificazione di cui al comma 3, non possono essere accordate proroghe alle autorizzazioni cui si riferisce la commissione.
4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri.
4-ter. In caso di spedizione in utilizzo di autorizzazione generale, globale e individuale di trasferimento, di autorizzazione all'intermediazione, di cessione di licenze produttive, di trasferimento intangibile di software e di tecnologia e di delocalizzazione produttiva, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge, tale documentazione deve essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri. L'impresa che utilizza l'autorizzazione generale di trasferimento e globale di trasferimento comunica con cadenza semestrale i dati delle operazioni effettuate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185#art-20
In sintesi
L'articolo stabilisce gli adempimenti che le imprese devono rispettare una volta ottenuta l'autorizzazione per operazioni su materiali di armamento, software o tecnologie. Le imprese devono comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione delle operazioni e trasmettere, entro 180 giorni, i documenti doganali o di consegna che provano l'arrivo a destinazione finale. È possibile richiedere una proroga di 90 giorni per la consegna dei documenti, mentre il mancato invio ingiustificato blocca la concessione di proroghe alle autorizzazioni. Inoltre, le imprese sono obbligate a conservare per cinque anni la documentazione attestante l'arrivo dei materiali e ad esibirla su richiesta del Ministero, oltre a comunicare semestralmente i dati per specifiche autorizzazioni di trasferimento.
Perché esiste questa norma
La norma mira a garantire il controllo e il monitoraggio statale sull'effettivo svolgimento e sulla conclusione delle operazioni autorizzate relative a materiali di armamento e tecnologie collegate, verificandone l'effettivo arrivo a destinazione.
A chi si applica
Si applica alle imprese autorizzate a svolgere operazioni di esportazione, transito, intermediazione, cessione di licenze produttive, delocalizzazione o trasferimento intangibile di software e tecnologia legati a materiali di armamento.
Esempio pratico
Un'azienda italiana conclude un'esportazione autorizzata di componenti per la difesa verso un ente estero: entro 180 giorni dalla conclusione dell'operazione, invia al Ministero degli affari esteri la bolletta doganale o la presa in consegna dell'importatore. L'azienda conserva inoltre i documenti per cinque anni per eventuali controlli ministeriali.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo di comunicazione tempestiva della conclusione delle operazioni al Ministero degli affari esteri e invio entro 180 giorni della prova documentale di consegna/transito; obbligo di conservazione dei documenti per 5 anni ed esibizione su richiesta; obbligo di comunicazione semestrale dei dati per le autorizzazioni generali e globali di trasferimento. In caso di ritardo ingiustificato nella trasmissione documentale, è previsto il blocco della concessione di proroghe alle autorizzazioni.
Domande frequenti
Entro quale termine deve essere inviata la documentazione di arrivo a destinazione e si può prorogare?La documentazione va inviata entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni; su richiesta motivata presentata almeno 30 giorni prima della scadenza, il Ministro degli affari esteri può concedere una proroga di 90 giorni previo parere del Comitato consultivo.
Cosa succede se l'impresa non presenta tempestivamente la documentazione richiesta?In caso di ritardo nella presentazione dei documenti, e finché tale ritardo persiste (salvo giustificata e valutata impossibilità), non possono essere accordate proroghe alle autorizzazioni.
Per quanto tempo l'impresa deve conservare i documenti sulle spedizioni effettuate?L'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali forniti, esibendola su richiesta del Ministero degli affari esteri.