Art. 15
LEGGE 9 luglio 1990, n. 185
In vigore dal 22 lug 2012
(Sospensione o revoca delle autorizzazioni)
1. Le autorizzazioni
di cui agli articoli 9, 10-bis e 13
sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio.
1-bis. Il Ministero degli affari esteri può provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato membro, gli effetti della autorizzazione generale nei riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione generale medesima, nonchè per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia accettata.
La sospensione può essere revocata quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata.
2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui
agli articoli 10-bis e 13
sono disposte con decreto del Ministero degli affari esteri sentito il CISD.
4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'articolo 7.
5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga
delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13
non imputabili alla volontà dell'operatore.
6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui
agli articoli 10-bis e 13
, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell', numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 277 come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera m) dell' della suddetta legge.
7. In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare l'esportazione anche delle armi di cui all', comma 11, verso quei Paesi, di cui fornirà elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avrà ritenuto opportuno adottare misure cautelative.
8. Il divieto sarà rimosso dallo stesso CISD, solo quanto saranno cessate le cause che lo hanno determinato.
Storico versioni
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