Art. 12

LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

In vigore dal 22 lug 2012
(Attività istruttoria) 1. Il Ministero degli affari esteri effetua l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'. A tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui all'articolo 7, salvo i casi previsti all'articolo 9, commi 4 e 5. 2. Il Comitato, accertata la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonchè con le direttive formulate dal CISD i sensi dell', esprime il proprio parere al Ministro degli affari esteri. 3. Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica, può richiedere un ulteriore esame da parte del CISD.
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