Art. 5

LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

In vigore dal 22 lug 2012
Relazione al Parlamento 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. 2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. 3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli nonchè l'elenco delle iscrizioni sospensioni o cancellazioni nel Registro Nazionale di cui all'articolo 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonchè le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto. 3-bis. I titolari di licenza globale di progetto e di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1.
Storico versioni

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In sintesi

L'articolo stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri deve inviare ogni anno al Parlamento una relazione dettagliata sulle operazioni di esportazione, importazione e transito di armamenti svolte l'anno precedente. A questo scopo, i singoli Ministri competenti trasmettono i propri resoconti al Presidente del Consiglio per allegarli al documento finale. La relazione deve riportare informazioni analitiche su tipi, quantità, valori economici, Paesi destinatari, revoche di autorizzazioni e variazioni nel Registro Nazionale. Inoltre, le imprese titolari di specifiche licenze e autorizzazioni globali o generali sono obbligate a fornire al Ministero degli affari esteri un rendiconto annuale di tutte le attività svolte.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la trasparenza e il controllo democratico del Parlamento sulle operazioni di commercio e transito dei materiali di armamento autorizzate e svolte dallo Stato.

A chi si applica

Si applica al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti (tra cui Esteri, Interno, Difesa) e ai soggetti titolari di licenza globale di progetto o di autorizzazioni globali e generali di trasferimento.

Esempio pratico

Un'azienda italiana titolare di una licenza globale di progetto per la fornitura di componenti militari invia annualmente al Ministero degli affari esteri il rendiconto di tutte le operazioni concluse entro il 31 dicembre. Questi dati vengono poi integrati nella relazione annuale che il Governo trasmette al Parlamento entro il 31 marzo successivo.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il Presidente del Consiglio di inviare la relazione entro il 31 marzo e riferire alle Commissioni entro 30 giorni; obbligo per i Ministri di riferire annualmente al Presidente del Consiglio; obbligo per i titolari di licenze e autorizzazioni globali/generali di fornire annualmente la relazione al Ministero degli affari esteri.

Domande frequenti

Entro quale data deve essere inviata la relazione al Parlamento?Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve inviare la relazione al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno.
Quali informazioni specifiche devono essere incluse nella relazione annuale?La relazione deve indicare analiticamente tipi, quantità e valori monetari delle operazioni, i Paesi destinatari, le revoche di autorizzazioni, i dati del Registro Nazionale e i programmi sotto licenza globale.
Cosa devono fare i titolari di licenza globale di progetto o di autorizzazioni globali e generali?Devono fornire ogni anno al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività svolte con i dati completi delle operazioni effettuate.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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