Art. 8

LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

In vigore dal 29 lug 1990
(Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento) 1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito presso la Presidenza del Consiglio un Ufficio con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte - nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo - relative alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali. 2. L'Ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di cui all'articolo 2, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonchè di altre applicazioni nel campo civile. 3. L'Ufficio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esso si avvale del contributo di esperti indicati dalle organizzazioni sindacali e degli imprenditori. Nota all': - Per l' della legge n. 400/1988 si veda la nota all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo