materiali di armamento

Definizione data dalla norma indicata.

i materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o dei corpi armati o di polizia.

Fonte: dpr-2015-05-06-104art. 1
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